Cittadinanza italiana ius sanguinis per i discendenti da italiano
Nell’attuale panorama giuridico, la cittadinanza italiana è regolata dall’art. 1 della Legge 91/92 che prevede che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
Con particolare riferimento ai discendenti di italiani stranieri, peraltro, era stata emanata già la Circolare K.28 del 1991 ( non intaccata dalla successiva legge del 1992 cui hanno fatto seguito altre circolari tra cui la circolare 32 del 2007 e n. 52 del 2007) che disciplina specificamente il “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Recependo, infatti, una esigenza legata a situazioni di doppia cittadinanza in paesi, soprattutto del Sud America, in cui vigeva il principio dello ius soli e dato il combinato disposto degli articoli 1 e 7 della Legge n. 555 del 1912, il Ministero dell’Interno ha stabilito una serie di condizioni che devono ricorrere affinché i discendenti da italiano emigrato all’estero possano richiedere la cittadinanza italiana ius sanguinis e ciò vale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche per i discendenti da emigrate italiane purché nati dopo il 1 gennaio 1948 (la cittadinanza “via materna” ante 48 sarà oggetto di un specifico articolo).
In particolare, la domanda di riconoscimento della cittadinanza può avvenire tramite il Consolato Italiano territorialmente competente ovvero quello di residenza del richiedente o direttamente in Italia tramite istanza da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza cioè solo se la persona risulti iscritta all’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano
In particolare, la circolare prevede che “l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.”
Viene poi specificato che “qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Quanto alla documentazione da presentare, la circolare prevede espressamente che la domanda contenga i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- certificato di residenza.
Il sindaco o l’autorità consolare, effettuate le opportune verifiche, procederanno alla trascrizione degli atti dello stato civile dei soggetti riconosciuti cittadini italiani.
Oggi, peraltro, i Consolati italiani del Sud America versano in uno stato di paralisi tale per cui è possibile, a determinate condizioni, oggi iniziare un procedimento giudiziale presso il Tribunale di Roma comunemente detto “contro le file” per ottenere un riconoscimento, con valore di giudicato, della propria cittadinanza ius sanguinis dal momento che un lasso di tempo così irragionevole per ottenere la cittadinanza in via amministrativa equivale ad un diniego del proprio diritto, già esistente dalla nascita.
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