Prendendo spunto dalle domande che spesso mi vengono poste, credo sia necessario scrivere a proposito del passaggio in giudicato della sentenza/ordinanza di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis e della necessità di procedere alla trascrizione delle stesse presso il Comune dell’italiano da cui origina il diritto.
Ora, bisogna distinguere due ipotesi ovvero le cause introdotte con il “vecchio” rito ordinario (in vigore fino ad agosto 2017) e le cause introdotte con il “nuovo” rito sommario di cognizione ex art. 702 bis del codice di procedura civile.
Ed, infatti, nel primo caso il processo terminava con una sentenza con effetto dichiarativo e l’avvocato aveva due opzioni: far decorrere il termine lungo di sei mesi oppure notificare la sentenza al Ministero dell’Interno e far decorrere il termine breve di 30 giorni per il passaggio in giudicato.
Trascorsi 30 giorni, l’avvocato presentava una serie di documenti presso un ufficio del Tribunale che, mediamente in 10 giorni, rilasciava il certificato di non proposto appello, necessario per procedere alla trascrizione ( ad oggi rimangono pochissimi processi in questa situazione).
Il nuovo rito, più veloce nella definizione, invece si conclude con una ordinanza che passa in giudicato trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza alle parti se sono tutte le parti si sono costituite (cioè hanno partecipato al processo) o 30 giorni dalla notifica se l’altra parte non si è costituita.
Pertanto, dopo 30 giorni la ordinanza è passata in giudicato e si potrebbe procedere alla trascrizione ma il Tribunale di Roma ha stabilito che, affinché si possa richiedere il certificato di passaggio in giudicato della ordinanza, devono trascorrere 60 giorni da quando il pubblico ministero appone il visto sulla ordinanza (di solito pochi giorni dopo la emissione della ordinanza) e l’ufficio preposto dopo circa altri 30 giorni emetterà il certificato per potere procedere alla trascrizione.
Va ricordato, infatti, la sentenza o l’ordinanza contengono una dichiarazione effettuata dal giudice che riconosce, sulla base dei documenti presentati, il diritto alla cittadinanza italiana dalla nascita ma senza la trascrizione questa dichiarazione è priva di alcun valore o meglio** il diritto, benché dichiarato, diventa effettivo SOLO con la trascrizione dei relativi atti** presso il registro del comune dell’italiano che ha trasmesso la cittadinanza (si ricorda che, ai sensi dell’art. 449 del codice civile “I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile”).
Ed, invero, gli effetti della decisione giudiziaria si producono nel momento in cui vengono adempiute determinate formalità come appunto la trascrizione.
Ed è lo stesso art. 14 del d.p.r. 396/2000 **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ** a prevedere che “I provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all’articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all’ufficiale dello stato civile competente”.
Quanto ai poteri dell’ufficiale di stato civile, tra l’altro, solo quando la trascrizione è ordinata dalla autorità giudiziaria, egli non potrà sindacare la legittimità dell’atto, in quanto sarebbe posto in essere con **difetto assoluto di competenza** mentre, in tutti gli altri casi per esempio un atto proveniente dall’estero, l’ufficiale di stato civile ha il **dovere** di verificare la compatibilità dell’atto da trascrivere con l’ordine pubblico interno italiano dovendo rifiutare, con atto motivato, la trascrizione in caso di contrarietà al superiore principio contenuto nell’art. 18 del d.p.r.396/2000 e sancito nell’art. 16 della legge 218/1995.
Pertanto, ottenuta la sentenza/ordinanza con il relativo certificato di non proposto appello/passaggio in giudicato, questa andrà necessariamente trascritta e SOLO successivamente sarà possibile esercitare tutti i diritti e osservare i doveri nascenti dallo status di cittadino tra cui richiedere la carta di identità e il rilascio del passaporto italiano presso gli uffici preposti secondo precise regole di competenza territoriale.
Pertanto, è assolutamente indispensabile la trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri divenuti italiani perché permettono l’opposizione delle relative annotazioni modificative dello status del soggetto; consentono l’opponibilità ai terzi delle notizie contenute nell’atto e hanno natura probatoria fino a prova di falso**
Avv. Maria Stella La Malfa
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