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InternationalQuale è il Tribunale competente per le cause di cittadinanza ius sanguinis?

Febbraio 4, 2021

Una delle domande che spesso mi viene fatta è: ma le cause di cittadinanza ius sanguinis, per coloro che risiedono all’estero, si possono fare solo a Roma o possono essere introdotte anche in altri Tribunali? Sarebbe, quindi, possibile percorrere un percorso più veloce per l’ottenimento del riconoscimento e proporlo altrove?

La mia risposta è no, non è possibile proporlo in altri Tribunali se non quello di Roma, sezione specializzata in materia di in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

La regola di base è che, per rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), chi introduce una causa deve prima verificare quale è il giudice competente per materia e, in caso negativo, il giudice competente per valore per poter applicare successivamente le norme che regolano la competenza per territorio il cui criterio di base è quello secondo cui è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza e, se questi sono sconosciuti dove ha la dimora.

Se è vero che le parti di un processo possono, sulla base di criteri predeterminati dal legislatore, derogare le regole della competenza, il legislatore ha previsto alcune eccezioni tra cui quella di cui all’art. 25 del codice di procedura civile, introducendo il cd. FORO ERARIALE o FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che è un foro inderogabile.

L’art. 25 c.p.c. prevede che “Per le cause nelle quali è parte un'[ amministrazione dello Stato](https://www.brocardi.it/dizionario/3639.html)è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, **il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell'[ Avvocatura dello Stato](https://www.brocardi.it/dizionario/3640.html), nel cui [distretto](https://www.brocardi.it/dizionario/3641.html) si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie “**

Il legislatore ha infatti recepito quanto già previsto dal R.D. n. 1611 del 1933 determinando uno spostamento di competenza automatico quando una delle due parti è una amministrazione statale, rappresentata dalla avvocatura per cui, per determinare il giudice si dovrà prima individuare il Tribunale ordinariamente competente secondo le regole generali, poi la Corte di Appello cui appartiene il Tribunale e lo spostamento al Tribunale in cui ha sede la corte di appello.

Ragionando sulle norme, dal momento che nelle cause di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis, il ricorrente ha la dimora all’estero a mio avviso non possono che trovare applicazione le regole ordinarie sulla competenza per cui si dovrà fare riferimento al luogo di residenza del convenuto ma, trattandosi di causa in cui è parte una pubblica amministrazione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 25 c.p.c. con la conseguenza che, essendo contraddittore necessario il Ministero dell’Interno, la controversia andrà presentata presso il Tribunale di Roma.

Ed, infatti, non può trovare applicazione il secondo comma di cui all’art. 25 c.p.c. secondo cui competente sarebbe il giudice del luogo in cui deve essere eseguita la obbligazione perché, ad avviso di chi scrive, il riconoscimento della cittadinanza italiana non può essere considerata una obbligazione ai sensi dell’art. 1182 del codice civile e nello stesso senso si era già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la ordinanza 18.6.2004, n.11441,  in cui è stato precisato che, in materia di cittadinanza, **“*il ricorso alle norme generali sulla competenza per territorio* *contenute nel codice di rito … comporta l’individuazione obbligata della competenza nella* *sede del soggetto convenuto – Amministrazione centrale dello Stato (art. 25 c.p.c.) … non* *potendosi considerare la presente materia come “oggetto di una obbligazione ex art. 1182* *c.c. (onde applicare il foro di cui agli artt. 20 e 25 c.p.c. in ragione del luogo nel quale viene* *eseguita la consegna del provvedimento”**.*

Né potrebbe sostenersi, a mio avviso, che la eventuale obbligazione sarebbe rinvenibile nella trascrizione della sentenza di riconoscimento della cittadinanza e degli atti dei ricorrenti presso il Comune del luogo di nascita dell’Avo italiano e ciò in quanto:

– oggetto della domanda (che è quello che permette di individuare la competenza) è il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis mentre la trascrizione attiene alla fase esecutiva della sentenza;

– contradditore necessario è il Ministero dell’Interno e non il Sindaco del Comune cui il giudice rivolge l’ordine di eseguire la ordinanza in quanto questi in materia di tenuta dei registri della popolazione, assume la qualità di Ufficiale di Governo ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Si tratta quindi, di **delega di funzioni statali** con immediata riferibilità allo Stato Italiano e, per esso, al Ministero dell’Interno anche degli atti concernenti la cittadinanza italiana tanto che al Ministero è attribuito il compito di vigilare sulla tenuta della anagrafe e del registro di cittadinanza.

Infine, non può sicuramente trovare applicazione l’art. 17 del d.p.r 396/2000 che prevede che gli atti dello stato civile, essendo i ricorrenti nati all’estero, debbano essere trascritti presso il Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell’avo materno o paterno in quanto questo articolo è inserito nel Titolo IV del d.p.r. relativo alla trasmissione degli atti di stato civile di cittadini italiani formati all’estero da parte della autorità diplomatica o consolare.

Del resto anche il  Consiglio di Stato ha ribadito che la competenza territoriale in materia debba essere individuata *“ in considerazione* *dell’incidenza del provvedimento sullo status del soggetto interessato, con rilevanza* *erga omnes e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale”* individuando la competenza territoriale nella sezione specializzata del Tribunale di Roma.

Il legislatore ha, pertanto, recepito queste istanza intervenendo con il Decreto Legge n. 13 del 2017, cosiddetto  decreto Minniti, istituendo, **presso ogni tribunale ordinario del luogo ove ha sede la Corte di Appello**, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea prevedendo espressamente, all’art. 19 bis che per le cause in materia di accertamento della cittadinanza italiana è competente la sezione specializzata in cui ha sede l’autorità che ha emanato l’atto impugnato, avendo riguardo al luogo in cui l’attore ha la dimora ma, stante quanto fin qui spiegato e posto che i ricorrenti risiedono all’estero il giudice dovrà essere individuato secondo i criteri sopra indicati.

In conclusione, quindi, la mia risposta alla domanda iniziale è che i ricorsi relativi **all’accertamento della cittadinanza ius sanguinis**, quando il ricorrente non ha la dimora in Italia ** **vanno senza dubbio incardinati presso il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Non esistono fori alternativi e l’eventuale proposizione di un ricorso presso un giudice diverso espone al rischio di declaratoria di incompetenza territoriale con la duplice conseguenza non solo di perdere il doppio del tempo ma di dover anche spendere più soldi dal momento che andranno pagati due volte i costi per introdurre il processo.

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