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InternationalValidità Certificati

abril 5, 2021

Qual è il termine di validità dei certificati? Dopo quanto tempo dalla emissione devo rifarli? E quelli emessi all’estero?

Una delle domande più frequenti che spesso mi viene posta riguarda la validità dei certificati, soprattutto quelli emessi all’estero, con specifico riferimento alle pratiche di cittadinanza ius sanguinis cioè, per farla breve, in tanti mi chiedono se-una volta emessi-esista un termine oltre il quale questi certificati vadano rifatti.

È bene ricordare che la validità dei certificati è regolata nel nostro ordinamento dall’art. 41 del d.p.r. 445/2000 (così come modificato dalla legge 183/2001) che espressamente stabilisce che:

“I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.

In altre parole, se le indicazioni contenute nel certificato non sono soggette a modifiche allora il certificato non ha scadenza ed ha validità per sempre; in caso contrario, ha una durata di sei o quella specifica prevista da altre norme.

Basti pensare al certificato di nascita o di morte per capire il senso della norma.

Che necessità ci sarebbe,ad esempio, di richiedere l’emissione di un nuovo certificato di nascita, rilasciato ad esempio nel 2016, relativo ad un discendente nato nel 1900? Quali informazioni nuove dovrebbe contenere?

Inoltre, si sottolinea come la eventuale apposizione della dicitura relativa alla durata di sei mesi in tali certificati è da considerarsi come non apposta in quanto contraria al dato normativo.

Qualcuno potrebbe obiettare che questa norma però si applichi soltanto ai certificati emessi da un ente pubblico italiano ed invece no!

Infatti, non solo da un lato, nella applicazione delle norme esistono dei criteri ermeneutici contenuti nell’art. 12 delle Disposizione Preliminari al Codice Civile (cosiddette Preleggi) tra cui la interpretazione analogica ma è stato proprio l’Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza italiana che, a seguito di apposito quesito formulato dalla Prefettura UTG di Bergamo, ha chiarito ulteriormente la applicazione, in via analogica, anche per i certificati esteri, di quanto disposto dall’art. 41 del citato decreto (link

http://www.anusca.it/…/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8458…).

Pertanto, è ben possibile produrre ai fini del riconoscimento della cittadinanza certificati emessi anche da più di un anno purché relativi a fatti non più modificabili per cui va da sé per esempio che tutti i certificati relativi a persone defunte abbiano durata illimitata nel tempo e richiedere di rifare tutti i documenti solo perché è passato un anno o sei mesi significa, a mio avviso, gravare di ulteriori spese (inutili) il richiedente la cittadinanza italiana.

Una cautela maggiore si potrebbe avere per i richiedenti, soprattutto per eventuali certificati di matrimonio ma non mi sentirei di chiedere di rifare nel 2020 un certificato emesso nel 2018 se non ci sono state modifiche.

Del resto, con riferimento al processo giudiziale, va ricordato che il processo è retto dall’onere probatorio per cui la parte deve fornire la prova del suo diritto ed, in particolare, nei processi di cittadinanza ius sanguinis, la prova della filiazione da discendente italiano per cui il giudice più che la data dell’atto valuterà il contenuto dell’atto.

Aggiungo una nota: la procura alle liti non ha nemmeno quella un termine poiché viene rilasciata, a seconda se è generale o speciale, per compiere determinati atti o un determinato processo oppure ad una serie indeterminata di liti e pertanto, non serve rifarla dopo un anno.

Avv. Maria Stella La Malfa

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